IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista   la   legge   4   novembre   1965,  n.  1213,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  1  marzo  1994,  n.  153,  di   conversione   del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in
favore del cinema";
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi
urgenti in favore del cinema";
  Visto l'art. 9 del citato decreto-legge n. 26/1994;
  Ritenuto  di  dover  fissare  i  criteri  relativi alla concessione
dell'autorizzazione  per  la   costruzione,   la   trasformazione   e
l'adattamento  di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli
cinematografici,   nonche'   l'ampliamento   di    sale    o    arene
cinematografiche gia' in attivita';
  Sentita  la Commissione centrale per la cinematografia nella seduta
del 25 luglio 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Obbligo di preventiva autorizzazione
  1. Ai sensi dell'art. 31 della legge  4  novembre  1965,  n.  1213,
sostituito  dall'art.  9  del  decreto-legge 14 gennaio 1994, n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.  153,  la
costruzione,   la  trasformazione  e  l'adattamento  di  immobili  da
destinare a sale e  arene  per  spettacoli  cinematografici,  nonche'
l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita' sono
subordinati ad autorizzazione dell'autorita' competente in materia di
spettacolo.
  2.  E'  necessaria  l'autorizzazione  anche per adibire un teatro a
sala per proiezioni cinematografiche.
  3. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti
puo' essere rilasciata soltanto per le localita' sprovviste  di  sale
cinematografiche.
  4.   Nei   casi   di   ristrutturazione   funzionale  di  una  sala
cinematografica  che  non  sia  finalizzata  alla  trasformazione  in
multisala,  come  definita  dall'art.  2,  e non implichi aumento del
numero dei posti, non vi e' necessita' di alcuna autorizzazione.